Registro Anagrafico
DISCIPLINARE
DEL REGISTRO ANAGRAFICO DELLE
RAZZE POPOLAZIONI EQUINE
RICONDUCALI A GRUPPI ETNICI
LOCALI
Art.
1
- Ai sensi dell’art. 3 della
Legge 15 gennaio 1991,n. 30
sulla disciplina della
riproduzione animale, e del
Decreto del Ministero
dell’Agricoltura del 21 luglio
1990, il Registro Anagrafico
delle popolazioni equine
riconducibili a gruppi etnici
locali, tenuto dall’Associazione
Italiana Allevatori, Ente
giuridicamente riconosciuto con
D.P.R. n. 1051 del 27 ottobre
1950, è regolato dal presente
Disciplinare, in armonia con la
normativa dell’Unione Europea
CAPITOLO
I
ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO
ANAGRAFICO
Art.
2 -
II
Registro Anagrafico rappresenta
lo strumento per la
conservazione delle razze
popolazioni equine ammesse e ne
promuove la valorizzazione
economica. Le attività di cui
al presente Disciplinare sono
svolte secondo le norme previste
dai successivi articoli, sotto
la vigilanza del Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, nei termini previsti
dalla Legge n. 491/93,
dall’Associazione Italiana
Allevatori che si avvale della
propria struttura centrale e
periferica.
Art.
3
- Le razze popolazioni ammesse
al Registro Anagrafico sono le
seguenti:
a)
CAVALLINE: - Murgese,
Pugliese
(probabilmente estinto),
Cavallo del Ventasse,
Norico, Cavallo del
Catria, Pony di Esperia,
Salernitano, Persano,
Calabrese, Siciliano,
Sanfratellano, Sardo,
Cavallo della Giara,
Samolaco, Tolfetano,
Cavallino di Monterufoli,
Napoletano
(probabilmente estinto),
b)
ASININE: -
Asino di
Martina Franca,
Asino dell’Armata,
Asino dell’Asinara,
Asino Ragusano,
Asino Sardo,
Art. 4 - II Ministero
delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali, su
proposta dell’Associazione
Italiana Allevatori e conforme
parere della Commissione Tecnica
Centrale del Registro, autorizza
l’ammissione allo stesso di
altre razze popolazioni.
Art. 5
- Allo svolgimento dell’attività
del Registro, l’Associazione
Italiana Allevatori provvede
mediante: — la Commissione
Tecnica Centrale; l’Ufficio
Centrale; gli Uffici
Provinciali.
Art. 6
- La Commissione Tecnica
Centrale studia e determina i
criteri e gli indirizzi per la
conservazione ed il
potenziamento delle razze
popolazioni ammesse e propone
eventuali modifiche al presente
Disciplinare.
Assolve i compiti previsti in
materia di riproduzione, con
particolare riferimento alle
norme contenute nel Regolamento
applicativo della Legge del 15
gennaio 1991 n. 30.
Della
Commissione Tecnica Centrale
fanno parte:
— 1
rappresentante del Ministero
delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali,
incaricato di vigilare con
carattere di continuità sugli
adempimenti previsti dal
presente Disciplinare;
— 1
funzionario tecnico
rappresentante ciascuna Regione
a statuto ordinario e speciale,
nonché delle Province autonome
di Trento e Bolzano, in cui sia
presente almeno una delle razze
popolazioni di cui all’art. 3
nominato dal rispettivo
Assessorato all’Agricoltura;
— 3
esperti in zootecnia, nominati
dal Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari Forestali,
su proposta dell’Associazione
Italiana Allevatori;
— 3
allevatori designati a turno
dall’Associazione Italiana
Allevatori, in funzione degli
argomenti all’ordine del giorno
di ciascuna riunione;
— 1
rappresentante dell’Unione
Nazionale Incremento Razze
Equine;
— 1
rappresentante del Ministero
della Difesa;
— il
Direttore dell’Associazione
Italiana Allevatori o suo
delegato;
— il
Presidente dell’Associazione
Italiana Allevatori o suo
delegato.
Svolge funzioni di segretario il
Direttore dell’Associazione
Italiana Allevatori o suo
delegato.
La
Commissione elegge, nel proprio
ambito, il Presidente e un Vice
Presidente.
I
componenti restano in carica per
un triennio e possono essere
riconfermati.
In
relazione agli argomenti da
trattare, il Presidente può
invitare, a titolo consultivo,
esperti di particolare
competenza, così come allevatori
delle razze popolazioni
interessate.
La
convocazione deve essere fatta
almeno 15 giorni prima della
riunione.
In
prima convocazione le riunioni
della Commissione sono valide
con la presenza di almeno la
metà dei componenti, in seconda
convocazione le riunioni sono
valide qualsiasi sia il numero
dei presenti.
In
assenza del Presidente assume la
Presidenza il Vice Presidente.
Le
deliberazioni sono prese a
maggioranza assoluta di voti dei
presenti; in caso di parità dei
voti prevale quello del
Presidente.
Di
ogni riunione viene redatto
apposito verbale, firmato dal
Presidente e dal segretario.
Art. 7
- L’Ufficio Centrale provvede:
al
coordinamento ed al controllo
degli Uffici Provinciali ed
all’espletamento dei compiti
relativi al funzionamento del
Registro;
alla
verifica dell’applicazione degli
schemi di riproduzione,
approvati per ciascuna razza
popolazione ammessa al
Registro.
Art. 8
- Gli Uffici provinciali
provvedono:
—
all’espletamento delle attività
di loro competenza previste dal
presente Disciplinare;
—
all’applicazione degli schemi di
riproduzione, approvati dalla
Commissione Tecnica Centrale per
ciascuna razza popolazione;
— al
rilascio dei documenti ufficiali
del Registro, secondo le norme
prescritte dal presente
Disciplinare.
Gli
Uffici Provinciali sono tenuti
dalle Associazioni Provinciali
Allevatori giuridicamente
riconosciute e appositamente
prescelte dall’Associazione
Italiana Allevatori ed
eventualmente, e comunque sempre
sotto il controllo
dell’Associazione Italiana
Allevatori, da Istituti di
Incremento Ippico ed
Associazioni di Allevatori
giuridicamente riconosciuti e
territorialmente presenti.
Qualora si verifichino carenze,
l’Associazione Italiana
Allevatori provvede
direttamente, in via temporanea,
all’espletamento delle attività
anzidette.
L’Associazione Italiana
Allevatori può affidare ad un
solo Ufficio le attività di più
province qualora le condizioni
dell’allevamento e l’assetto
organizzativo funzionale lo
richiedano.
La
tenuta del Registro Anagrafìco
negli Uffici Provinciali è
sottoposta a norma dell’art. 77
del D.P.R. 24 luglio n. 616,
alla vigilanza degli Assessorati
Regionali all’Agricoltura,
svolta secondo le direttive
impartite dal Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali, a norma dell’art. 4
del citato D.P.R.
Art. 9
- Per l’esame dei puledri, per
la valutazione morfologica degli
stalloni e delle fattrici, da
iscrivere ai rispettivi Registri
la Commissione Tecnica Centrale
nomina tecnici specializzati
Esperti di razza-popolazione
scelti tra allevatori e tecnici
particolarmente competenti
nell’allevamento e nelle
caratteristiche della
razza-popolazione specifica.
L’Ufficio Provinciale è tenuto a
comunicare il calendario delle
valutazioni morfologiche
all’Assessorato all’Agricoltura
competente per l’eventuale
opportuna presenza di un suo
delegato.
CAPITOLO II
AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI E
DEI SOGGETTI AL REGISTRO
ANAGRAFICO
Art. 10
- L’adesione degli allevamenti
al Registro Anagrafico è
volontaria.
L’allevatore che vi intenda
aderire deve presentare domanda
all’Ufficio Provinciale
competente per territorio.
Possono essere iscritti al
Registro Anagrafico gli
allevamenti costituiti da
soggetti in possesso dei
caratteri di razza popolazione.
L’Ufficio Provinciale provvede a
segnalare, in via preliminare,
all’Ufficio Centrale l’eventuale
esigenza di valutazioni
morfologiche, da svolgere negli
allevamenti che abbiano fatto
domanda d’iscrizione.
Il
giudizio di idoneità
all’iscrizione degli allevamenti
che abbiano fatto domanda viene
espresso dall’Ufficio
Provinciale competente per
territorio che provvede ad
informarne l’Assessorato
Regionale all’Agricoltura.
Art. 11
- La visita per l’iscrizione
degli stalloni e delle fattrici,
nonché dei puledri ai rispettivi
Registri si effettua in appositi
raduni, o presso singoli
allevamenti, una volta l’anno
secondo programmi stabiliti
dall’Ufficio Centrale in accordo
con gli Uffici Provinciali.
Art. 12
- II Registro Anagrafico si
articola in: 1)
Registro puledri; 2)
Registro fattrici; 3)
Registro stalloni.
Art. 13
- Ai Registri puledri, fattrici
e stalloni, vengono iscritti i
soggetti maschi e femmine in
possesso dei requisiti previsti
dalle Norme Tecniche, emanate
dalla Commissione Tecnica
Centrale.
CAPITOLO III
IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI
APPARTENENTI AL REGISTRO
ANAGRAFICO
Art. 14
- L’identificazione dei soggetti
di cui all’art. 13, viene
effettuata dall’Esperto di
razza-popolazione mediante il
rilevamento dei dati segnaletici
e/o altro sistema approvato
dalla Commissione Tecnica
Centrale.
CAPITOLO IV
SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL
REGISTRO ANAGRAFICO
Art.
15
- Per la tenuta delle
registrazioni sono prescritti i
registri e i moduli approvati
dalla Commissione Tecnica
Centrale.
Art.
16
- II Certificato Anagrafico è
rilasciato dagli Uffici
Provinciali a richiesta
dell’allevatore. Esso viene
rilasciato ai soggetti iscritti
nelle diverse sezioni. Per lo
stesso soggetto è rilasciato un
solo certificato originale.
In
caso di smarrimento, debitamente
denunciato dall’interessato
all’Autorità competente, potrà
rilasciarsi, da parte
dell’Ufficio Provinciale, un
secondo certificato sul quale
dovrà essere stampigliata in
modo evidente la dicitura:
Duplicato.
CAPITOLO V
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI E
FINANZIAMENTI DEL REGISTRO
ANAGRAFICO
Art.
17
- L’allevatore che ha ottenuto
l’ammissione al Registro del
proprio allevamento si impegna:
1) ad
accettare il presente
Disciplinare e le disposizioni
impartite per il funzionamento
del Registro;
2) a
sottoporre tutti i soggetti del
proprio allevamento ai controlli
stabiliti dalla Commissione
Tecnica Centrale;
3) a
fornire, quando richiesto dai
competenti organi del Registro,
chiarimenti e notizie
riguardanti il
proprio allevamento.
Art.
18
- L’infrazione, da parte
dell’allevatore interessato, di
una o più norme del presente
Disciplinare comporta, a seconda
dei casi, i provvedimenti
seguenti:
a)
ammonimento; b)
sospensione dell’allevamento;
e) radiazione del proprio
allevamento; d) denuncia
all’Autorità giudiziaria, nel
caso di comprovata frode.
I
provvedimenti di cui ai
paragrafi a) e b) sono di
competenza degli Uffici
Provinciali. I provvedimenti di
cui ai paragrafi e) e d) sono
deliberati dall’AIA, su proposta
o su parere dell’Ufficio
Provinciale competente per
territorio.
Per i
provvedimenti di cui ai punti e)
e d) è ammesso il ricorso da
parte dell’allevatore alla
Commissione Tecnica Centrale.
Art.
19
- Al finanziamento del Registro
Anagrafico si provvede:
in
sede centrale
con: a) quote
contributive versate
dall’Ufficio Provinciale; b)
contributi pubblici in
applicazione di leggi in materia
zootecnica secondo le
determinazioni del Ministero
delle Risorse Agricole,
Alimentari e Forestali e delle
Regioni e/o Province autonome
interessate; c) altri
eventuali proventi;
in
sede provinciale
con:
a)
quote contributive versate dagli
allevatori direttamente agli
Uffici Provinciali per il
rilascio di certificati
anagrafici e di altri
documenti; b) contributi
pubblici in applicazione di
leggi in materia zootecnica
secondo le determinazioni del
Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali
e delle Regioni e/o Province
autonome interessate; e)
altri eventuali proventi.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
20
- Registri, certificati, moduli
e atti in genere derivanti dal
presente Disciplinare e
contraddistinti dal marchio
depositato dell’Associazione
Italiana Allevatori hanno valore
ufficiale. Chiunque sottragga,
alteri, contraffaccia i
documenti e i contrassegni
depositati, o chi ne faccia uso
indebito, è perseguito a norma
di legge.
Art.
21
- Le modifiche al presente
Disciplinare di iniziativa del
Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e Forestali
o proposte dall’Associazione
Italiana Allevatori, su conforme
parere della Commissione Tecnica
Centrale, entrano in vigore
dalla data del relativo decreto
di approvazione.
Art.
22
- Le Norme Tecniche che
disciplinano l’iscrizione dei
soggetti al Registro Anagra-fico
vengono emanate dalla
Commissione Tecnica Centrale e
devono essere approvate dal
Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e
Forestali.
Eventuali modifiche di
iniziativa di detto Ministero
entrano in vigore dalla data del
relativo decreto di
approvazione, quelle proposte
dall’Associazione Italiana
Allevatori, previa delibera
della Commissione Tecnica
Centrale, devono venire
trasmesse al Ministero delle
Risorse Agricole, Alimentari e
Forestali entro 60 giorni dalla
data della delibera della
Commissione Tecnica Centrale
stessa.
Le
modifiche entrano in vigore
dalla data del relativo decreto
di approvazione o comunque dopo
90 giorni dalla data di
trasmissione delle stesse al
Ministero delle Risorse
Agricole, Alimentari e
Forestali, nel caso non ci sia
stato un parere contrario di
quest’ultimo.
|